Anche un soggetto fallito può amministrare la s.r.l.

Salvo che lo statuto non pattuisca diversamente, alla s.r.l. non può essere esteso il divieto di amministrazione per un soggetto fallito previsto per la s.p.a.

Anche un soggetto fallito può amministrare la s.r.l.

Salvo diversa disposizione statutaria, non è applicabile per analogia alla s.r.l. il divieto di amministrazione per un soggetto fallito previsto per la s.p.a.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 25050 dello scorso 16 settembre.

Secondo i giudici, la s.r.l. con la riforma del diritto societario del 2003- 2004 ha assunto, infatti, una connotazione molto diversa da quest'ultima ed è stata dotata di un corpus normativo proprio che non prevede cause di ineleggibilità e decadenza per chi assume la carica di amministratore.

È proprio questa differenza tra tipi societari che giustifica la diversa disciplina in materia di cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori.

Ciò detto, niente vieta che nello statuto della s.r.l. possa essere inserita una clausola che introduca cause di ineleggibilità e decadenza per gli amministratori nonché ipotesi di esclusione dei soci per giusta causa, come potrebbe essere quella del loro eventuale fallimento.

Vale la pena di segnalare, infine, che la questione esaminata dalla Cassazione dovrebbe trovare presto una soluzione normativa in prossimo decreto che estende il divieto di amministrazione per un soggetto fallito previsto per le s.p,a anche alle s.r.l.

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