Esenzione da ritenuta per i proventi da partecipazione indiretta in fondi immobiliari: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con una risposta, interviene in materia di esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta in un fondo immobiliare

Con la Risposta n. 143 del 27 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'esenzione da ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione indiretta in fondi immobiliari, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.
In particolare, l'Agenzia ha esaminato il caso di un soggetto che percepisce proventi da un fondo immobiliare attraverso una partecipazione indiretta, ovvero tramite un veicolo interposto. La questione posta riguarda la possibilità di applicare l'esenzione da ritenuta prevista dalla normativa anche in presenza di una partecipazione indiretta.
L'Agenzia ha confermato che l'esenzione da ritenuta si applica anche ai proventi percepiti indirettamente, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa, tra cui la natura del fondo immobiliare e la tipologia di investitore.
Questo chiarimento è particolarmente rilevante per gli investitori istituzionali e per i veicoli di investimento che partecipano a fondi immobiliari attraverso strutture intermedie, in quanto conferma la possibilità di beneficiare dell'esenzione da ritenuta sui proventi percepiti, favorendo così l'efficienza fiscale degli investimenti nel settore immobiliare.