Polizze vita, cambia l’imposta di bollo: versamento annuale e nuove istruzioni operative
La circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità della legge di bilancio 2025 per assicurazioni vita e operazioni di capitalizzazione: nuove regole su versamenti, modalità operative e casi esteri.

Con la circolare n. 7/E del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti attesi sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 in materia di imposta di bollo applicata alle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita, come disciplinato dall’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa allegata al Dpr 642/1972.
Le novità principali, introdotte dai commi 87 e 88 della legge, riguardano in particolare le polizze vita appartenenti al ramo III (unit e index linked) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione). Per tali prodotti, l’imposta di bollo – calcolata al 2 per mille annuo sul valore di mercato indicato nelle comunicazioni periodiche inviate ai clienti – non dovrà più essere corrisposta al momento del riscatto o rimborso della polizza, ma annualmente, a partire dal 2025.
Il versamento dovrà avvenire in modalità virtuale tramite modello F24, secondo le disposizioni degli articoli 15 e 15-bis del Dpr 642/1972 e in conformità all’articolo 4 del decreto ministeriale del 24 maggio 2012. È inoltre ammesso l’uso della compensazione orizzontale, cioè la possibilità di compensare l’imposta con crediti relativi ad altri tributi. Non sarà invece possibile compensare eventuali eccedenze dell’imposta con debiti diversi nel modello F24.
La circolare chiarisce anche che la riforma interessa l’imposta di bollo già accantonata per ciascun anno fino al 2024 su polizze ancora in vigore al 1° gennaio 2025. In base al comma 88, tali somme dovranno essere versate secondo un piano rateale che prende avvio il 30 giugno 2025.