IVA non detratta per omessa registrazione: niente recupero con integrativa

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la mancata registrazione delle fatture entro i termini comporta la perdita del diritto alla detrazione, anche in caso di errore materiale.

IVA non detratta per omessa registrazione: niente recupero con integrativa

Una società ha ricevuto nel 2023 alcune fatture d'acquisto con IVA detraibile, ma non le ha registrate né ha incluso l'IVA nella dichiarazione annuale. Nel 2024 ha provveduto alla registrazione, ma ha chiesto all’Agenzia delle entrate se fosse possibile presentare una dichiarazione integrativa per recuperare l’IVA non detratta. L’Agenzia, con la risposta n. 115 del 17 aprile 2025, ha chiarito che non è possibile, poiché non si tratta di un errore rilevante ed essenziale. Secondo la normativa (artt. 19 e 25 del Dpr 633/1972), il diritto alla detrazione sorge solo quando l’imposta è esigibile e si possiede una fattura valida, e va esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui si verifica tale diritto. La mancata registrazione entro tale termine comporta la perdita definitiva del diritto alla detrazione. Anche la Corte di giustizia europea conferma che il diritto va esercitato nel periodo di esigibilità. Eventuali sanzioni per l’omissione sono ravvedibili e vanno da 250 a 2.000 euro.

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